Art. 51.
(Testo unico regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.

 

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      2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.
      3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.
      4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.